Nuovo credito Ricerca e Sviluppo (L. 160/2019 art.1 commi 198-209)



Le attività di innovazione tecnologica

Sono ricomprese le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, intesi quali beni materiali o immateriali o servizi o processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori.

Non si considera attività di innovazione tecnologica (IT) ammissibile:
- attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
- attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Le altre attività innovative

Sono ricomprese le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da pubblicarsi entro 60 giorni dalla data del 1° gennaio 2020, saranno dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono differenziate e articolate a seconda della tipologia degli interventi ammessi al beneficio e quindi per la loro analisi si rinvia alle norme.
Di seguito, senza pretesa di esaustività, si propone uno schema di sintesi delle spese ammesse:

 Ricerca e sviluppo
a) spese per il personale (ricercatori e tecnici)
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software
c) spese per contratti di ricerca extra muros (per attività di ricerca e sviluppo ammissibili)
d) quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali
e) spese per servizi di consulenza inerenti alle attività di ricerca e sviluppo
f) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo

 Attività
 d'innovazione tecnologica

a) spese per il personale
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta

 Attività di design
 e ideazione estetica
 (settori specifici)

a) spese per il personale
b) quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività
c) spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
d) spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta
e) spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta




Utilizzo del credito

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione dei limiti di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34 L. 388/2000, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
E’ previsto per le imprese di dare comunicazione dell’utilizzo del credito al Ministero dello Sviluppo Economico.

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